Statuto›Capo DECIMO
Art. 87
87 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Il Senato Accademico non è costituito se non dopo la nomina regolare del Rettore e dei Presidi.
Fino alla costituzione del Senato Accademico sono chiamati a dar parere o fare proposte, in sua vece, i Presidi delle Facoltà.
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