Statuto›Capo OTTAVO
Art. 80
80 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Il personale tecnico e subalterno può essere licenziato con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione dei servizi. Cessando dal servizio riceve una congrua indennità fissata ogni volta dal Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-80