Statuto›Capo OTTAVO
Art. 79
79 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:
a) la multa;
b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;
c) il licenziamento;
La multa è inflitta dall'economo per mancanze nel servizio, che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscano grave insubordinazione.
Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o in iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-79