Art. 77
StatutoCapo OTTAVO

Art. 77

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In vigore dal 15 nov 1924
Prima del termine di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta o la capacità di rendimento nel servizio. L'interessato può presentare al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni in iscritto o a voce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-77