Art. 67
StatutoCapo SETTIMO

Art. 67

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In vigore dal 15 nov 1924
Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale o l'attitudine a coprire l'ufficio. I motivi del licenziamento devono essere previamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che in iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-67