Art. 47
StatutoCapo SESTO

Art. 47

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In vigore dal 15 nov 1924
Lo studente deve iscriversi a tanti corsi, che comprendano complessivamente almeno diciotto ore settimanali di insegnamento nel primo anno, diciotto nel secondo, dodici nel terzo, nove nel quarto, restando libero di distribuire fra i quattro anni le restanti dodici ore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-47