Statuto›Capo SESTO
Art. 46
46 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Per i fini speciali, e in particolare ad uso degli stranieri, il Consiglio della Facoltà potrà disporre per il conseguimento di ciascuna delle due lauree altri ordini di studio, i quali dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) comprendere tutti i corsi istituzionali indicati rispettivamente negli ;
b) comprendere tra i corsi approfonditi anche gli insegnamenti di carattere culturale, cioè il diritto romano e la storia del diritto per la laurea in giurisprudenza, la politica ovvero la storia delle dottrine economiche per l'altra laurea;
c) estendersi nei quattro anni a un numero di ore di insegnamento pari a quello risultante dagli ordini di studio disposti con gli articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-46