Art. 37
StatutoCapo SESTO

Art. 37

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In vigore dal 15 nov 1924
L'esame di profitto non deve avere durata minore di quindici minuti. La Commissione dà il voto in seduta privata immediatamente dopo l'esame di ciascun candidato. Il presidente della Commissione propone il voto. I singoli commissari votano dopo l'eventuale discussione della proposta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-37