Art. 35
StatutoCapo SESTO

Art. 35

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In vigore dal 15 nov 1924
Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie secondo le indicazioni degli . Gli esami sono orali. Tuttavia gli esami di profitto per le materie indicate negli e per altre, che i Consigli di Facoltà possono in seguito determinare, comprenderanno, oltre le prove orali, prove scritte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-35