Statuto›Capo QUINTO
Art. 29
29 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Lo stipendio degli aiuti e degli assistenti è fissato nella Tabella n. 4 annessa al presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-29