Statuto›Capo QUINTO
Art. 28
28 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Gli aiuti e gli assistenti, quando vengano meno ai doveri inerenti alle mansioni a loro affidate, possono essere revocati in qualsiasi tempo, osservato il procedimento di cui all', comma 2°, del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-28