Art. 25
StatutoCapo QUARTO

Art. 25

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In vigore dal 15 nov 1924
Al professore dispensato dal servizio, in base all', comma ultimo, del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, quando non vi sia luogo ad applicare il trattamento di quiescenza, è assegnata una indennità, fissata dal Consiglio di Amministrazione e commisurata all'anzianità, avuto riguardo ai motivi della dispensa dal servizio.
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