Art. 21
StatutoCapo QUARTO

Art. 21

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In vigore dal 15 nov 1924
All'ufficio di lettore possono essere chiamate persone, anche straniere, le quali siano fornite di titoli che, a giudizio del Senato Accademico, dimostrino adeguata perizia nella lingua che devono insegnare. L'ufficio di lettore è annuale e può essere confermato dietro voto favorevole del Senato Accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-21