Art. 19
StatutoCapo QUARTO

Art. 19

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In vigore dal 15 nov 1924
Il conferimento e la conferma degli incarichi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo voto favorevole del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà, sentito il Senato Accademico, può istituire nuovi posti di professore incaricato.
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