Statuto›Capo QUARTO
Art. 19
19 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Il conferimento e la conferma degli incarichi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo voto favorevole del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà, sentito il Senato Accademico, può istituire nuovi posti di professore incaricato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-19