Statuto›Capo QUARTO
Art. 16
16 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà è determinato nella Tabella n. 1, annessa al presente Statuto. Su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può aggiungerne altri.
L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore universitario di ruolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-16