Art. 12
StatutoCapo TERZO

Art. 12

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In vigore dal 15 nov 1924
Gli insegnamenti istituzionali sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di colloqui; gli insegnamenti approfonditi sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni orali e scritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-12