Art. 11
StatutoCapo TERZO

Art. 11

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In vigore dal 11 apr 1925
Nella Facoltà di Giurisprudenza sono insegnate le seguenti materie, nel modo per ciascuna indicato: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 8 marzo 1925, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nella tabella annessa all'art. 11, al posto di: «Diritto coloniale - Un corso in due semestri di istituzioni» e' sostituito: «Diritto coloniale - Corsi semestrali». Nella stessa tabella, al posto di: «Diritto penale - Corsi semestrali di diritto penale» e' sostituito: «Diritto penale - Un corso in due semestri di istituzioni. Corsi semestrali di diritto penale»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-11