Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 lug 1925
La nomina del censore-catechista insegnante di cultura generale sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti e del trattamento di quiescenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-10