Regolamento›Titolo VIII
Art. 99
99 / 154In vigore dal 11 ott 1924
L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte: le rate mensili non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza, sono prescritte a favore della Cassa.
Se il coniuge che gode l'assegno muoia prima che siano state corrisposte le sei mensilità e sopravvivano figli d'età inferiore ai 15 anni, le mensilità che restano ancora da pagare sono corrisposte ai figli.
Le mensilità di assegno che non siano state riscosse dal beneficiario non sono dopo la sua morte ripetibili dagli eredi.
Se un assicurato obbligatorio muoia dopo aver perduto questa qualità, ma entro il termine di due anni di cui all' del presente regolamento e prima di essersi iscritto come assicurato facoltativo, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto all'assegno in caso di morte di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
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