Regolamento›Titolo VII
Art. 88
88 / 154In vigore dal 11 ott 1924
La Cassa per accertare la invalidità dell'inscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.
Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'inscritto può avanzare ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'.
Si applicano anche per gli inseriti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-88