Regolamento›Titolo VII
Art. 87
87 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Gli Istituti di previdenza sociale esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato, da attribuirsi ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
La pensione decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda.
L'Istituto di previdenza dà avviso all'inscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.
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