Regolamento›Titolo VII
Art. 86
86 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidità e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:
a) dal libretto d'inscrizione;
b) dall'atto di nascita, qualora non sia stato già presentato alla Cassa all'atto d'inscrizione;
c) da una dichiarazione dell'assicurato sull'ultima sua occupazione.
La domanda di liquidazione della pensione per invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa, e da ogni altro documento atto a provare l'invalidità dell'assicurato.
Le domande di liquidazione della pensione d'invalidità o di quella di vecchiaia debbono essere trasmesse in piego raccomandato o consegnate direttamente agli Istituti di previdenza sociale, i quali debbono rilasciare ricevuta.
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