Regolamento›Titolo VII
Art. 83
83 / 154In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:
a) quando l'assicurato con dolo si sia procurata l'invalidità o ne abbia aggravato le conseguenze;
b) quando, con frode o altri mezzi illeciti, abbia recato o tentato di recar danno alla Cassa nazionale.
In tali casi, se l'assicurato ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispondente ai versamenti, escluso il concorso dello Stato, può essere corrisposta, per decisione dell'Istituto di previdenza, alle dette persone di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-83