Art. 82
RegolamentoTitolo VII

Art. 82

82 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso datone dall'Istituto di previdenza sociale. Contro la decisione del Comitato esecutivo l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'. Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale prima della decisione del Comitato esecutivo.
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