Art. 80
RegolamentoTitolo VII

Art. 80

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In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da esso ritenuti più appropriati. Il Comitato stesso può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria. Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.
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