Regolamento›Titolo VI
Art. 74
74 / 154In vigore dal 11 ott 1924
In caso di morte di un inscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell' della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La decorrenza del biennio di cui al citato articolo si intende fissata, per la produzione dei documenti giustificativi, dal giorno di presentazione della domanda, e per l'esazione delle somme assegnate, dal giorno in cui la Cassa avrà inviato agli interessati, al domicilio indicato nella domanda, l'annunzio della emissione del mandato relativo. Le quote spettanti ai minori, quando singolarmente non raggiungano le L. 200, sono liberamente pagate a chi esercita la patria potestà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-74