Regolamento›Titolo VI
Art. 71
71 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio, prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, purchè al momento in cui si verifica la perdita della qualità di assicurato obbligatorio siano già inscritte facoltativamente alla Cassa o vi si inscrivano entro il termine di due anni ed effettuino versamenti in misura non inferiore a L. 24 annue in media.
In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misura stabilite per i versamenti facoltativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-71