Art. 67
RegolamentoTitolo VI

Art. 67

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In vigore dal 11 ott 1924
Quando la Cassa accerti che l'assicurato con inscrizione individuale all'atto dell'inscrizione non possedeva i requisiti stabiliti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potrà annullare l'inscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'inscrizione riducendo del dieci per cento la rendita assicurata. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-67