Art. 66
RegolamentoTitolo VI

Art. 66

66 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Non sono ammessi al beneficio della assegnazione sul fondo di invalidità gli inscritti i quali: a) non hanno diritto alle quote di concorso dello Stato; b) non hanno fatto i versamenti minimi di cui all'articolo precedente; c) erano invalidi anteriormente alla inscrizione alla Cassa; d) si sono inscritti alla Cassa dopo il 31 gennaio 1907 in età superiore a 50 anni; e) sono divenuti invalidi per atto volontario o per delitto commesso da loro o con la loro complicità; f) sono divenuti invalidi in seguito a un infortunio sul lavoro, nel caso in cui, ai termini della legge relativa, abbiano ottenuta una indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il cinquanta per cento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-66