Art. 64
RegolamentoTitolo VI

Art. 64

64 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'inscritto, ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell', se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale sul fondo di invalidità, purchè siano stati versati i contributi minimi di cui al successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-64