Art. 60
RegolamentoTitolo VI

Art. 60

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In vigore dal 11 ott 1924
L'inscritto alla Cassa può fare versamenti in qualunque misura. I versamenti sono ricevuti dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali. Essi sono registrati sul libretto e denunciati alla Cassa secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, per i propri uffici, e secondo norme stabilite di concerto tra il Ministero delle comunicazioni e la Cassa nazionale, per gli uffici postali. Può essere stabilito dalla Cassa nazionale un sistema di versamento anche a mezzo di marche, con le norme e le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale. I libretti debbono essere verificati periodicamente con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa. I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati, dietro versamento del diritto fisso di una lira.
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