Regolamento›Titolo VI
Art. 57
57 / 154In vigore dal 11 ott 1924
L'inscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme:
1° O nel ruolo della mutualità, con la rinunzia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga;
2° O nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.
In mancanza di indicazione del ruolo la inscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio promossa, nel ruolo dei contributi riservati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-57