Regolamento›Titolo VI
Art. 56
56 / 154In vigore dal 11 ott 1924
I cittadini italiani, che ne abbiano la facoltà ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa. Le domande possono essere presentate e firmate dall'interessato stesso o da un terzo.
Le domande di inscrizione sono ricevute dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.
Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a 5 lire e non contenente frazione di lira.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-56