Regolamento›Titolo V
Art. 54
54 / 154In vigore dal 11 ott 1924
La Cassa nazionale può destinare una parte dei propri fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitarie aventi a scopo la prevenzione, la cura e l'assistenza della invalidità; come anche può agevolare, con la concessione di mutui fruttiferi, a norma dell', n. 9. la creazione ed il funzionamento di tali istituzioni da parte dì altri enti pubblici o privati.
Essa ha inoltre facoltà di concorrere entro il limite dell'eccedenza predetta:
1° A incoraggiare, anche con premi o in altre forme, l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose od antigieniche inerenti all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione;
2° A sussidiare cliniche, reparti ospitalieri, ambulatori od altri istituti specializzati, i quali si propongano la cura di malattie che possono avere per conseguenza una condizione di invalidità; come anche istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.
La Cassa curerà di stipulare convenzioni con gli istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2, allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-54