Regolamento›Titolo I
Art. 5
5 / 154In vigore dal 11 ott 1924
S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.
Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.
Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.
Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.
Gli Istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto e i prezzi medi locali, per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione, a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, mero 3184.
Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.
Il vitto e l'alloggio e, in genere, le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione, per gli effetti dell'applicazione del decreto, quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione d'opera.
Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godono una fissa mensile, si tien conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.
La disposizione dei precedenti commi, in quanto nella retribuzione prevede il cumulo della cointeressenza, della indennità per caroviveri e altre competenze, non si applica quando ciò portasse all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatoriamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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