Regolamento›Titolo IV
Art. 45
45 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi dell'assicurazione, per gli eventuali controlli.
È vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda, perché ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.
I contravventori, siano i datori di lavori, siano le persone incaricate, sono puniti con una ammenda da L. 5 a L. 10 per ciascuna tessera.
Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa.
Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.
La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-45