Art. 42
RegolamentoTitolo IV

Art. 42

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In vigore dal 11 ott 1924
Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa. Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da L. 1 a L. 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata. Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione. Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere. La tessera, purchè non sia scaduta, ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.
Storico versioni

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