Regolamento›Titolo III
Art. 37
37 / 154In vigore dal 11 ott 1924
I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura.
L'ente che riceve la dichiarazione può essere incaricato delle relative annotazioni da farsi sulle tessere, secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-37