Regolamento›Titolo III
Art. 36
36 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.
Contro tale assegnazione l'interessato può ricorrere, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione arbitrale.
Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-36