Art. 33
RegolamentoTitolo III

Art. 33

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In vigore dal 11 ott 1924
Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro, da determinarsi secondo le norme dell', computando come intero il periodo di lavoro non compiuto. Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.
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