Art. 29
RegolamentoTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 11 ott 1924
Per i giornalieri di campagna sono instituite marche giornaliere, settimanali e quindicinali dei seguenti valori: =================================================================== | VALORE DELLE MARCHE |-----------+-----------+------------ |Giornaliere|Settimanali|Quindicinali |-----------|-----------|------------ | Lire | Lire | Lire Per ogni uomo di etàsuperiore| | | ai 20 anni.........| 0,20 | 1,20 | 2,40 Per ogni donna e per ogni uomo| | | di età superiore ai 15 anni,| | | ma non superiore ai 20...| 0,10 | 0,60 | 1,20 Le marche giornaliere servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei giorni: esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-29