Regolamento›Titolo III
Art. 29
29 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Per i giornalieri di campagna sono instituite marche giornaliere, settimanali e quindicinali dei seguenti valori:
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| VALORE DELLE MARCHE
|-----------+-----------+------------
|Giornaliere|Settimanali|Quindicinali
|-----------|-----------|------------
| Lire | Lire | Lire
Per ogni uomo di etàsuperiore| | |
ai 20 anni.........| 0,20 | 1,20 | 2,40
Per ogni donna e per ogni uomo| | |
di età superiore ai 15 anni,| | |
ma non superiore ai 20...| 0,10 | 0,60 | 1,20
Le marche giornaliere servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei giorni: esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-29