Regolamento›Titolo III
Art. 26
26 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata, a domicilio o presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.
In tal caso, l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione «supplementare».
L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata, da ciascun datore di lavoro, in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato, in dipendenza di altre sue occupazioni.
Se i datori di lavoro, che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata, si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo tra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-26