Art. 24
RegolamentoTitolo III

Art. 24

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In vigore dal 11 ott 1924
Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.
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