Regolamento›Titolo III
Art. 23
23 / 154In vigore dal 11 ott 1924
L'applicazione della marca deve essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.
Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative, comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.
Se in uno di questi periodi un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.
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