Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 11 ott 1924
Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori. L'affittuario il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola. Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti. Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-2