Art. 19
RegolamentoTitolo II

Art. 19

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In vigore dal 11 ott 1924
I capitali della Cassa nazionale por le assicurazioni sociali sono impiegati: 1° In titoli del debito pubblico del Regno d'Italia; 2° In titoli d'altra specie emessi e garantiti dallo Stato italiano; 3° In sovvenzioni o in acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano per la costruzione di ferrovie o per altre opere pubbliche; 4° In cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 5° In prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica o di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti; 6° In depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ed altri Istituti di credito di notoria solidità; 7° In acquisto di beni immobili urbani; 8° Nell'acquisto di beni immobili urbani e rustici destinati alla istituzione di case di cura; 9° In mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, con le norme della legislazione in vigore per le case popolari ed economiche, e in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza; 10° In tutti gli altri modi che sono o verranno stabiliti ed autorizzati con legge o con Regio decreto. La somma che la Cassa può destinare alle operazioni di di cui ai numeri 7, 8 e 9, ivi compresa la quota di partecipazione della Cassa al capitale costitutivo di Istituti ed Enti morali per l'incremento delle case popolari, della cooperazione e dell'igiene sociale, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa.
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