Regolamento›Titolo II
Art. 18
18 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del «Fondo delle rendite vitalizie». Il primo bilancio sarà fatto al 31 dicembre 1924.
Alla stessa data la Cassa procederà anche ad una revisione tecnica del «Fondo versamenti facoltativi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-18