Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

18 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del «Fondo delle rendite vitalizie». Il primo bilancio sarà fatto al 31 dicembre 1924. Alla stessa data la Cassa procederà anche ad una revisione tecnica del «Fondo versamenti facoltativi».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-18