Regolamento›Titolo XIII
Art. 154
154 / 154In vigore dal 11 ott 1924
Le persone che intendono avvalersi della facoltà concessa dall' del precitato R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3184, debbono farne dichiarazione all'Istituto di previdenza all'atto della restituzione della tessera ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924.
Dalla dichiarazione deve risultare il motivo per il quale non sussiste più per esse l'obbligo dell'assicurazione; se e quali persone indicate sulla tessera famigliare vogliono mantenere la detta qualità; il riconoscimento dell'obbligo per ciascuna di esse di eseguire a tutto proprio carico il versamento dei contributi prescritti.
Qualora sia omesso il versamento dei contributi anche solo per un anno, l'assicurato di cui al comma precedente perderà la qualità di assicurato obbligatorio e tutti i versamenti in precedenza eseguiti saranno considerati facoltativi.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale
Nava.
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