Regolamento›Titolo XIII
Art. 153
153 / 154In vigore dal 11 ott 1924
In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona inscritta obbligatoriamente alla Cassa in forza dei decreti Luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata obbligatoriamente ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà corrisposto alla famiglia l'assegno mensile di cui all' del decreto medesimo.
Con il conferimento di tale assegno resta abolito ogni altro diritto derivante alla famiglia dalla inscrizione alla Cassa nazionale.
Nel caso in cui la persona inscritta obbligatoriamente alla Cassa durante il periodo ausiliario, non sia compresa nelle categorie di assicurati obbligatori secondo il decreto precitato, o non lasci persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1917, n. 376, il rimborso dei cinque sesti delle somme versate durante il periodo di iscrizione in qualità di addetta a stabilimenti ausiliari.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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