Art. 152
RegolamentoTitolo XIII

Art. 152

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In vigore dal 11 ott 1924
Le persone inscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, numero 670; 24 luglio 1917, n. 1185 e 11 novembre 1917, numero 1907, le quali al momento della inscrizione avevano età superiore ai 65 anni, ma inferiore ai 70, e quelle, qualunque sia la loro età, che posteriormente alla inscrizione siano state riconosciute invalide, saranno ammesse alla liquidazione della pensione con decorrenza in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 1920, purchè possano far valere almeno 24 contributi quindicinali, comprendendosi tra questi anche i contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali surricordati.
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